Con un debitore all'estero il recupero del credito dipende da tre domande: dove si trova davvero il debitore e con quali beni, in quale Stato conviene ottenere ed eseguire il titolo, e se il costo del percorso è proporzionato all'importo. Dentro l'Unione europea, in materia civile e commerciale, la decisione italiana esecutiva si esegue negli altri Stati membri senza exequatur, e il creditore dispone di un'ingiunzione di pagamento europea, di un procedimento per i crediti fino a 5.000 euro e di un sequestro europeo dei conti; fuori dall'Unione contano le convenzioni e il diritto locale. Il titolo circola, ma non indica di per sé i beni da aggredire. Per trovarli si usano anche gli strumenti di ricerca previsti dalla legge dello Stato in cui si esegue, dove la decisione di un altro Stato membro è eseguita alle stesse condizioni di una decisione locale (art. 41 reg. 1215/2012): in Germania, per esempio, la dichiarazione giurata sul patrimonio che il debitore rende all'ufficiale giudiziario (e-justice, come eseguire una decisione giudiziaria in Germania), in Italia la ricerca telematica dei beni dell'art. 492-bis c.p.c.. Per i conti in un altro Stato membro c'è anche la ricerca della banca che il regolamento sul sequestro dei conti affida al giudice (art. 14 reg. 655/2014). Sapere prima dove sono i beni resta il modo più sicuro per scegliere lo Stato e lo strumento. Spesso quell'informazione è più vicina di quanto sembri: il trasferimento all'estero non esclude che il debitore conservi conti, immobili o veicoli in Italia.
Fonti e listino verificati il 30 settembre 2026; regolamenti, convenzioni e tariffe vanno controllati sul singolo fascicolo e con il legale che segue la pratica.

Prima di agire: trovare e verificare il debitore all'estero
Si parte dall'identificazione certa della controparte: denominazione, registro e numero di iscrizione per una società, generalità e residenza abituale per una persona. Per le società di capitali dell'Unione (società per azioni, a responsabilità limitata, società europee e loro succursali) la ricerca nei registri delle imprese interconnessi (BRIS) del Portale europeo della giustizia elettronica copre i 27 Stati membri più Islanda, Liechtenstein e Norvegia (e-justice, informazioni generali su come trovare una società). Il diritto dell'Unione rende gratuiti almeno denominazione, sede, numero di iscrizione, stato della società e persone autorizzate a rappresentarla (art. 19 direttiva (UE) 2017/1132, nel testo della direttiva (UE) 2019/1151); tramite il portale si possono oggi chiedere solo i documenti che il registro nazionale fornisce gratuitamente, mentre bilanci e altri documenti, se a pagamento, si chiedono sul sito del registro, con regole e prezzi propri. Le procedure di insolvenza vanno verificate a parte, nei registri competenti.
Quando serve un quadro utile a decidere, l'indagine su società estera UE AW200 (€ 80 + IVA, 10 giorni, 5 in urgenza con supplemento di € 25 + IVA) riunisce dati camerali e stato dell'impresa, esponenti, bilanci, opinione di affidamento e negatività note, nei limiti di quanto è lecitamente acquisibile nel Paese interessato; per gli Stati fuori dall'Unione la corrispondente AW220 costa € 100 + IVA, con gli stessi tempi e lo stesso supplemento. Il report non garantisce l'esistenza attuale di un bene né il recupero. Per le persone fisiche il rintraccio oltre confine è possibile solo nel rispetto della legge del Paese interessato e delle regole sulla protezione dei dati; se il debitore è cittadino italiano conviene prima verificare, nei modi consentiti, se risulta ancora iscritto in un comune italiano o all'AIRE (debitore irreperibile).
Gli strumenti europei del creditore
La base è il regolamento (UE) n. 1215/2012, detto Bruxelles I-bis, per le azioni proposte dal 10 gennaio 2015. Il debitore si conviene di regola nello Stato membro in cui è domiciliato (art. 4). In materia contrattuale si può agire anche nel luogo in cui, in base al contratto, i beni sono stati o dovevano essere consegnati, o i servizi prestati (art. 7, punto 1). Quel luogo si ricava prima di tutto dal contratto, comprese le clausole di resa come gli Incoterms (Corte di giustizia, causa C-87/10, Electrosteel); se il contratto non lo individua, per il fornitore italiano che spedisce merce all'estero è il luogo della consegna materiale alla destinazione finale, quindi di regola il Paese del debitore (Corte di giustizia, causa C-381/08, Car Trim). Il giudice italiano è competente se, in base al contratto, la consegna o la prestazione è avvenuta o doveva avvenire in Italia, come può accadere con una resa franco sede del venditore, oppure se le parti hanno scelto il foro italiano (art. 25). La clausola va conclusa per iscritto o in una delle altre forme ammesse dall'art. 25, nel contratto o in condizioni generali accettate dal cliente, e conviene prevederla prima che il credito nasca. La decisione è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedura particolare (art. 36) ed è esecutiva senza dichiarazione di esecutività (art. 39): si producono una copia autentica e l'attestato del giudice d'origine (artt. 42 e 53), che va notificato al debitore prima della prima misura esecutiva, insieme alla decisione se non gli è già stata notificata (art. 43). Se la decisione non è redatta o tradotta in una lingua che il debitore comprende o nella lingua ufficiale del luogo in cui è domiciliato, il debitore può chiederne la traduzione e, finché non la riceve, sono ammesse solo misure cautelari (art. 43, par. 2). L'esecuzione segue la legge dello Stato richiesto (art. 41); il debitore può chiederne il diniego per i motivi tassativi dell'art. 45 (art. 46), oltre ai motivi di diniego o sospensione previsti dalla legge locale, nella misura in cui sono compatibili con il regolamento (art. 41, par. 2) (regolamento (UE) n. 1215/2012). Vale anche con la Danimarca, in forza dell'accordo del 2005 (e-justice, Bruxelles I-bis).
Un decreto ingiuntivo italiano notificato all'estero ha termini propri: cinquanta giorni per pagare o opporsi se l'intimato risiede in un altro Stato dell'Unione, riducibili dal giudice fino a venti, e sessanta negli altri Stati, che il giudice può fissare tra trenta e centoventi (art. 641 c.p.c.); il termine da rispettare è quello scritto nel decreto. La notifica va fatta entro novanta giorni dalla pronuncia, contro i sessanta in Italia (art. 644 c.p.c.). Al debitore in un altro Stato membro si notifica con il regolamento (UE) 2020/1784, che gli consente di rifiutare un atto non redatto né tradotto in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale del luogo di notifica (art. 12); fuori dall'Unione valgono le convenzioni internazionali, e solo se non si possono usare si notifica per raccomandata e tramite il pubblico ministero e il Ministero degli affari esteri (art. 142 c.p.c.). Il seguito è nella guida al decreto ingiuntivo non pagato.
Decreto ingiuntivo europeo: come funziona
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 istituisce l'ingiunzione di pagamento europea per i crediti pecuniari di importo determinato ed esigibili (art. 4) nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali, cioè quando almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (artt. 2 e 3), con le esclusioni di materia dell'art. 2, tra cui le procedure di insolvenza; la Danimarca non partecipa (regolamento (CE) n. 1896/2006). Il percorso:
- Domanda con il modulo A (art. 7) al giudice competente secondo le regole europee; l'avvocato non è obbligatorio (art. 24). Se il credito nasce da un contratto concluso da un consumatore e il consumatore è il convenuto, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato (art. 6, par. 2).
- Giudice competente in Italia. Nella comunicazione ex art. 29 l'Italia ha indicato il giudice di pace fino a 10.000 euro in linea generale e fino a 25.000 per i danni da circolazione di veicoli e natanti, il tribunale negli altri casi e nelle materie di competenza esclusiva, la corte d'appello nelle materie che la legge le attribuisce in unico grado; l'italiano è la lingua accettata per l'ingiunzione da eseguire in Italia (e-justice, ingiunzione di pagamento europea, scheda Italia aggiornata al 24 aprile 2025). È la ripartizione per valore dell'art. 7 c.p.c.. Per i danni da circolazione, però, l'ingiunzione europea si usa solo se il credito è stato oggetto di un accordo tra le parti o di un riconoscimento di debito (art. 2, par. 2).
- Emissione, di norma entro trenta giorni dalla domanda, esclusi i tempi delle integrazioni chieste al ricorrente, sulla base delle sole informazioni del ricorrente, non verificate dal giudice (art. 12). L'ingiunzione va poi notificata al convenuto con uno dei metodi che rispettano le norme minime degli artt. 13, 14 e 15 (art. 12, par. 5).
- Opposizione entro trenta giorni dalla notifica, senza obbligo di indicare i motivi, con il modulo F consegnato insieme all'ingiunzione (art. 16). Se arriva, il procedimento prosegue nello Stato d'origine con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, se applicabile, o con il rito nazionale, come indicato dal ricorrente, salvo che questi abbia chiesto l'estinzione in caso di opposizione (art. 17, nel testo del regolamento (UE) 2015/2421).
- Esecutività. Senza opposizione il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione con il modulo G (art. 18), riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza exequatur e senza possibilità di opporsi al riconoscimento (art. 19); restano il riesame in casi eccezionali (art. 20) e il rifiuto dell'esecuzione per contrasto con una decisione anteriore o per avvenuto pagamento (art. 22).
L'esecuzione segue la legge dello Stato di esecuzione, a cui si consegnano copia dell'ingiunzione esecutiva e, se richiesta, la traduzione (art. 21); le spese di giudizio, cioè quelle dovute al giudice, di ingiunzione e procedimento successivo non possono superare quelle di un giudizio ordinario (art. 25), mentre onorari, traduzioni ed esecuzione restano a parte. Il modulo G non dice però presso quale banca o in quale registro trovare i beni.
Controversie di modesta entità e sequestro dei conti
Per le controversie transfrontaliere civili e commerciali fino a 5.000 euro, esclusi interessi, diritti e spese, il regolamento (CE) n. 861/2007 offre un procedimento scritto su modulo A, senza obbligo di avvocato (art. 10): il convenuto risponde entro trenta giorni e, entro trenta giorni dalla replica, il giudice decide oppure chiede chiarimenti, assume prove o fissa un'udienza, decidendo poi entro trenta giorni dall'udienza o dalla ricezione di quanto richiesto (artt. 2, 4, 5 e 7); la sentenza è esecutiva nonostante l'impugnazione (art. 15) e circola con il certificato del modulo D senza exequatur (art. 20) (regolamento (CE) n. 861/2007, testo consolidato al 1° maggio 2025). La soglia, in origine 2.000 euro, è stata elevata dal regolamento (UE) 2015/2421 dal 14 luglio 2017; anche qui la Danimarca non partecipa.
Il regolamento (UE) n. 655/2014 istituisce l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC), utilizzabile prima del giudizio, durante e dopo il titolo (art. 5) quando il conto si trova in uno Stato membro diverso da quello del giudice o del creditore (art. 3); chi la chiede prima del giudizio deve avviare il merito, e darne prova al giudice, entro trenta giorni dal deposito della domanda o entro quattordici giorni dall'emissione dell'ordinanza, se questa scadenza è successiva; altrimenti l'ordinanza è revocata o cessa di avere effetto (art. 10). Il giudice la concede se il creditore prova l'urgente necessità e il rischio concreto che, senza la misura, la successiva esecuzione sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile; senza una decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico servono anche la verosimile fondatezza del credito (art. 7) e, di regola, una garanzia (art. 12). Decide entro dieci giorni lavorativi dal deposito o dal completamento della domanda se il creditore non ha ancora ottenuto una decisione e cinque se l'ha già ottenuta, anche non ancora esecutiva, oppure appena ricevute le informazioni sui conti se ha chiesto anche la ricerca della banca (art. 18); l'ordinanza è esecutiva negli altri Stati membri senza exequatur (art. 22) e il debitore ne ha notizia solo dopo il sequestro (art. 28). Chi ha un titolo esecutivo ma non conosce la banca può chiedere, nella stessa domanda e spiegando perché ritiene che il debitore abbia un conto in quello Stato, che il giudice richieda all'autorità d'informazione dello Stato del conto di individuarla; con una decisione non ancora esecutiva la richiesta è ammessa solo se l'importo è rilevante e vi è urgenza (art. 14). Danimarca e Regno Unito non partecipano (regolamento (UE) n. 655/2014).
Fuori dall'Unione: Lugano, Regno Unito, altri Stati
Con Svizzera, Norvegia e Islanda vale la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007: le decisioni sono riconosciute senza procedimento (art. 33), ma sono eseguite solo dopo essere state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (art. 38), con una dichiarazione rilasciata senza esame dei motivi di diniego (art. 41) e impugnabile dal debitore entro un mese dalla notifica, due se è domiciliato in uno Stato vincolato diverso da quello dell'esecuzione (art. 43, par. 5) (Convenzione di Lugano 2007). È un exequatur semplificato, non l'esecuzione diretta di Bruxelles I-bis. Per decidere se si può agire in Italia la Convenzione usa criteri analoghi a quelli di Bruxelles I-bis: domicilio del convenuto (art. 2), luogo di consegna o di prestazione (art. 5, punto 1) e clausola di scelta del foro (art. 23).
Per il Regno Unito i regolamenti europei valgono solo in via transitoria: Bruxelles I-bis per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2020, fine del periodo di transizione, ingiunzione europea e modesta entità per le domande presentate entro quella data (accordo di recesso, art. 67); all'OESC il Regno Unito non ha mai partecipato. Dal 1° luglio 2025 è in vigore per il Regno Unito la Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile o commerciale, in vigore per l'Unione dal 1° settembre 2023, Danimarca esclusa (HCCH, tabella di stato): può applicarsi alle sentenze di procedimenti avviati quando la Convenzione aveva già effetto tra i due Stati (art. 16), se la materia rientra nel suo ambito e ricorre uno dei collegamenti dell'art. 5, e rimette l'esecuzione alla legge dello Stato richiesto (HCCH, testo della Convenzione). Per i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2021, se un contratto tra imprese contiene una clausola di scelta esclusiva del foro italiano, la sentenza può circolare nel Regno Unito con la Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, di cui il Regno Unito è parte a titolo proprio dopo il recesso (HCCH, Convenzione del 2005, tabella di stato). La Convenzione esclude i contratti con consumatori e di lavoro e vale solo per le clausole concluse dopo la sua entrata in vigore (HCCH, testo della Convenzione del 2005, artt. 2 e 16): per il governo del Regno Unito sono quelle concluse dal 1° ottobre 2015 (gov.uk, guida per i professionisti), per la Commissione europea, nei rapporti con il Regno Unito, solo quelle concluse dal 1° gennaio 2021 (Commissione europea, avviso sulla giustizia civile dopo il recesso). Negli altri casi, e per gli Stati senza convenzione, resta la via ordinaria: riconoscimento nel Paese del debitore secondo il diritto locale (exequatur), a volte un nuovo giudizio, quasi sempre un legale in loco. Contro un debitore del Regno Unito o di un altro Stato a cui non si applicano né i regolamenti né Lugano, la giurisdizione italiana si valuta con l'art. 3 della legge 218/1995, che richiama i criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 anche quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato contraente.
Costi e tempi
In Italia si pagano il contributo unificato e, per chi deposita il ricorso, 27 euro di anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 115/2002): gli scaglioni ordinari partono da 43 euro fino a 1.100 euro di valore, 98 fino a 5.200 e 237 fino a 26.000, e per il decreto ingiuntivo nazionale sono ridotti alla metà, quindi 21,50, 49 e 118,50 euro, con importi crescenti oltre; per l'OESC la legge applica gli stessi importi ridotti alla domanda e 43 euro alla richiesta di informazioni sui conti (art. 13, commi 1, 1-quinquies, 3 e 6-quinquies, d.P.R. 115/2002). Per l'ingiunzione europea la scheda Italia del portale e-justice sulle spese di giudizio elenca contributo unificato, anticipazioni forfettarie e imposta di registro senza indicare lo scaglione (e-justice, spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea), ma il Ministero della Giustizia, con la nota del 1° settembre 2010, ritiene applicabile lo stesso contributo ridotto alla metà del decreto ingiuntivo, con l'imposta di registro dovuta come per il monitorio italiano (Ministero della Giustizia, nota 1° settembre 2010 sul reg. 1896/2006); conviene comunque confermare l'importo con la cancelleria. All'estero si aggiungono, secondo lo strumento e la legge locale, traduzioni, notifiche, legale locale e costi dell'esecuzione: variano da Paese a Paese.
I regolamenti fissano termini per il giudice e, nell'OESC, per la banca, che attua l'ordinanza subito dopo averla ricevuta e rilascia la dichiarazione sulle somme sequestrate entro il terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione, l'ottavo in circostanze eccezionali (artt. 24 e 25 reg. 655/2014); non fissano un termine per l'incasso, che dipende dall'ufficio straniero e dai beni trovati. Le indagini a listino hanno tempi dichiarati: 10 giorni, o 5 in urgenza, per le società estere; 14 giorni, o 10 in urgenza, per le indagini bancarie e patrimoniali in Italia citate qui (AB102 e AQ118).
Quando non conviene, e cosa fa ancora un'indagine in Italia
Sotto qualche migliaio di euro, con un debitore di cui non si conoscono banca né beni, traduzioni, notifiche ed eventuale legale locale possono superare il credito: il procedimento di modesta entità riduce i costi della fase giudiziale, ma non dice dove eseguire. Prima di spendere all'estero conviene chiedersi cosa il debitore ha lasciato in Italia. Con il titolo esecutivo e, di regola, dopo il precetto, la ricerca nelle banche dati pubbliche, compresi l'anagrafe tributaria con l'archivio dei rapporti finanziari e gli archivi degli enti previdenziali, spetta all'ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede (art. 492-bis c.p.c.); se in Italia non ne ha, l'ufficio competente va verificato con il legale. L'agenzia non accede a quelle banche dati: i suoi report si basano su fonti lecitamente consultabili. L'Indagine Bancaria Full AB102 (€ 150 + IVA, 14 giorni) segnala gli istituti presso cui risultano rapporti attivi; la Visura Catastale Nazionale AV100 (€ 39 + IVA) dice se al debitore risultano immobili intestati in catasto e il Catasto con gravami in conservatoria AV101 (€ 69 + IVA per conservatoria, cinque note comprese) quali formalità pregiudizievoli risultano nei registri immobiliari consultati; il Rintraccio Veicoli Intestati AR106 (€ 39 + IVA) copre i veicoli risultanti al PRA; la Patrimoniale Large PERSONA FISICA AQ118 (€ 260 + IVA, 14 giorni) riunisce banche con indicazione di capienza, lavoro o pensione, immobili, veicoli, protesti e pregiudizievoli. Ogni report fotografa fonti a una data e non garantisce l'esistenza attuale di un bene, il saldo di un conto né il recupero; l'indicazione di una banca o di una capienza non certifica il saldo né equivale a una somma pignorabile.
Se i beni sono in Italia, il titolo italiano si esegue in Italia, ma precetto e atto di pignoramento vanno notificati al debitore nello Stato in cui vive, con le regole viste sopra per le notifiche all'estero. Prima conviene verificare che il debitore non sia in una procedura di insolvenza: salvo diversa disposizione di legge, dall'apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII; il percorso è nella guida sul recupero crediti verso società in liquidazione giudiziale). Con un debitore all'estero la procedura può essere stata aperta nel suo Stato: se è una procedura principale aperta in un altro Stato membro, Danimarca esclusa, la decisione di apertura è riconosciuta in Italia e vi produce, senza altre formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, compresi quelli sulle azioni esecutive individuali (artt. 7, 19 e 20 reg. (UE) 2015/848). Per mobili e immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, mentre per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi vale il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (art. 26 c.p.c.); per i crediti, quindi per i conti correnti, quello del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede (art. 26-bis c.p.c.). Quando il debitore non ne ha alcuno in Italia, la Cassazione, in un passaggio svolto per completezza e non decisivo per la causa, ha indicato come tesi preferibile promuovere il pignoramento presso terzi, in deroga all'art. 26-bis, davanti al tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato, per esempio la sede della banca, applicando l'art. 26 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, ord. 7 agosto 2024, n. 22302). Non è un orientamento consolidato: il legale verifica la prassi del singolo ufficio. Il percorso è nella guida al pignoramento del conto corrente; se non emerge nulla, vale quanto detto sul debitore nullatenente.
Domande frequenti
Come funziona il recupero crediti estero?
Si identifica il debitore e il suo Stato, si sceglie il giudice competente, si ottiene un titolo che circoli nello Stato del debitore o in quello dei beni e lo si esegue secondo la legge di quello Stato. Verso un debitore nell'Unione l'Italia è competente se, in base al contratto, la consegna o la prestazione è avvenuta o doveva avvenire qui, o se il contratto contiene una clausola di foro italiano; con Svizzera, Norvegia e Islanda valgono criteri analoghi della Convenzione di Lugano, con gli altri Stati l'art. 3 della legge 218/1995. Nell'Unione il titolo circola senza exequatur; con Svizzera, Norvegia e Islanda serve la dichiarazione di esecutività; altrove valgono la convenzione applicabile o il diritto locale.
È possibile pignorare un conto estero?
Sì, con la legge dello Stato in cui si trova il conto. Nell'Unione, salvo Danimarca, l'OESC consente di bloccarlo in via conservativa, anche prima del giudizio, e con un titolo esecutivo, se si hanno motivi per ritenere che il debitore abbia un conto in quello Stato, di chiedere al giudice che l'autorità d'informazione dello Stato del conto individui la banca (art. 14 reg. 655/2014); le somme esenti da pignoramento secondo la legge di quello Stato restano esenti anche dal sequestro (art. 31). Il pignoramento vero e proprio segue le regole nazionali dello Stato del conto.
Come funziona l'esecuzione forzata all'estero?
Con una decisione italiana esecutiva e l'attestato dell'art. 53, o con un'ingiunzione europea dichiarata esecutiva, ci si rivolge all'organo di esecuzione dello Stato membro in cui si trovano i beni, che applica la propria legge (art. 41 reg. 1215/2012; art. 21 reg. 1896/2006). Possono servire traduzioni e, secondo la legge locale, un professionista in loco; l'esito dipende dai beni individuabili in quello Stato.
In quali casi il decreto ingiuntivo europeo è emesso dal giudice di pace?
Secondo la comunicazione italiana ex art. 29, quando il credito rientra nella competenza per valore del giudice di pace: fino a 10.000 euro in linea generale, fino a 25.000 per i danni da circolazione di veicoli e natanti, che però si possono chiedere con l'ingiunzione europea solo se sono stati oggetto di un accordo tra le parti o di un riconoscimento di debito. Sopra queste soglie, o nelle materie di competenza esclusiva, è competente il tribunale, o la corte d'appello nelle materie che decide in unico grado.
Il debitore è in Svizzera o nel Regno Unito: cosa cambia?
In Svizzera, come in Norvegia e Islanda, serve la dichiarazione di esecutività della Convenzione di Lugano. Nel Regno Unito i regolamenti europei valgono solo per i procedimenti e le domande avviati entro il 31 dicembre 2020: per i procedimenti avviati dal 1° luglio 2025 può applicarsi la Convenzione dell'Aja 2019, alle sue condizioni; con una clausola di foro esclusiva in un contratto tra imprese può applicarsi la Convenzione dell'Aja 2005, se la clausola è stata conclusa dopo la sua entrata in vigore (dal 1° ottobre 2015 per il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 secondo la Commissione europea); negli altri casi il diritto del Regno Unito sul riconoscimento.
Per impostare la verifica di una controparte estera, il catalogo delle indagini estere riunisce i servizi disponibili per Stati UE ed extra UE.
Riferimenti ufficiali
- EUR-Lex — Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis): competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 1896/2006: procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2015/2421, modifica dei regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006
- EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 861/2007: procedimento europeo per le controversie di modesta entità (testo consolidato 14 luglio 2017)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) n. 655/2014: ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari
- EUR-Lex — Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- EUR-Lex — Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (artt. 67 e 126)
- HCCH — Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale: tabella dello stato delle ratifiche
- HCCH — Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere: testo integrale
- Portale europeo della giustizia elettronica — Ingiunzione di pagamento europea, scheda Italia (agg. 24 aprile 2025)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, scheda Italia (agg. 20 marzo 2025)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Controversie di modesta entità, scheda Italia (agg. 1 agosto 2024)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Regolamento Bruxelles I (rifusione), pagina generale (agg. 12 agosto 2024)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Regolamento Bruxelles I (rifusione), scheda Italia (agg. 10 maggio 2025)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Registri delle imprese: cercare un'impresa nell'UE (BRIS)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 7 (Competenza del giudice di pace)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 26 (Foro dell'esecuzione forzata)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 641 (Accoglimento della domanda)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 644 (Mancata notificazione del decreto)
- Normattiva — d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (Importi del contributo unificato), testo vigente
- EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 861/2007: procedimento europeo per le controversie di modesta entità (testo consolidato 1° maggio 2025)
- EUR-Lex — Corte di giustizia, sentenza 25 febbraio 2010, causa C-381/08, Car Trim GmbH contro KeySafety Systems Srl (luogo di consegna ai fini della competenza in materia contrattuale)
- HCCH — Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro: tabella dello stato delle ratifiche
- Ministero della Giustizia — Nota 1° settembre 2010, Regolamento CE 1896/2006, Procedimento di ingiunzione di pagamento (contributo unificato e imposta di registro)
- Normattiva — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali), testo vigente
- Corte di Cassazione, sez. I civile — Ordinanza 7 agosto 2024, n. 22302 (foro dell'espropriazione presso terzi con debitore residente all'estero), copia non ufficiale
- Portale europeo della giustizia elettronica — Come eseguire una decisione giudiziaria: Germania (dichiarazione patrimoniale resa all'ufficiale giudiziario)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Informazioni generali su come trovare una società (BRIS, agg. 22 giugno 2026)
- EUR-Lex — Direttiva (UE) 2019/1151 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (art. 19: informazioni societarie gratuite tramite il sistema di interconnessione dei registri)
- EUR-Lex — Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2011, causa C-87/10, Electrosteel Europe SA contro Edil Centro SpA (luogo di consegna in base al contratto e Incoterms)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)
- HCCH — Convenzione del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro: testo integrale
- GOV.UK — Cross-border civil and commercial legal cases: guidance for legal professionals
- Commissione europea — Avviso ai portatori di interessi: recesso del Regno Unito e norme UE in materia di giustizia civile e diritto internazionale privato
- Normattiva — Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 3 (Ambito della giurisdizione)
- Normattiva — d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30 (Anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile)
- Portale europeo della giustizia elettronica — Spese di giudizio per l'ingiunzione di pagamento europea, scheda Italia
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione)
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