Il rintraccio veicoli intestati al debitore risponde a una domanda semplice: risultano auto, moto o rimorchi a suo nome, e con quali vincoli? La fonte è il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI, interrogato per nominativo. Il risultato è una fotografia dell'intestazione alla data della ricerca, non una stima del valore né una garanzia che il veicolo esista ancora o sia rintracciabile: per decidere se pignorarlo servono anche gravami, età e un confronto con il credito da recuperare.
Fonti e listino verificati il 30 settembre 2026; le tariffe PRA sono quelle pubblicate dall'ACI (pagine aggiornate al 1° aprile e al 29 maggio 2026), da ricontrollare presso l'Ufficio PRA competente.

Da dove vengono i dati: il PRA e la visura nominativa
Il PRA è un registro pubblico: chiunque abbia interesse può ottenere, partendo dalla targa, il proprietario o l'utilizzatore registrato di un autoveicolo, di un motociclo o di un rimorchio sopra le 3,5 tonnellate (ACI, Visura e Estratto Cronologico). La ricerca inversa, cioè dal nominativo ai veicoli di un'altra persona, è invece riservata ai soggetti ammessi dall'ACI: amministrazioni pubbliche e concessionari della riscossione e, tra i privati, avvocati, notai, investigatori privati con autorizzazione della Prefettura, organismi di composizione della crisi e curatori (ACI scrive ancora "curatori fallimentari", oggi curatori della liquidazione giudiziale) (ACI, Visura nominativa, pagina aggiornata il 29 maggio 2026). Chiunque può chiedere la visura nominativa riferita al proprio codice fiscale o alla propria partita IVA, e l'erede quella del defunto documentando la propria qualità. La richiesta professionale deve essere motivata e comprovabile, con la documentazione prevista per ciascuna categoria (ACI, La visura nominativa PRA per gli operatori professionali): per l'investigatore privato, la licenza prefettizia e la copia dell'incarico scritto, con il diritto da far valere, le motivazioni della ricerca e il termine entro cui concluderla (ACI, Visure nominative attuali e storiche, documentazione da allegare).
Esistono due versioni. La visura nominativa attuale elenca tutti i veicoli intestati al soggetto alla data della richiesta ed evidenzia anche quelli radiati o con perdita di possesso annotata. La visura nominativa storica riguarda i veicoli intestati nel tempo e non più posseduti per vendita o perdita di possesso. Sulla singola targa la visura riporta l'intestatario attuale e i vincoli e gravami in essere, per esempio fermo amministrativo, ipoteca o privilegio, pignoramento o sequestro, riserva di proprietà, procedure concorsuali. La storia dei passaggi di proprietà e dei gravami pregressi risulta invece dall'estratto cronologico, un documento distinto.
Quattro limiti vanno tenuti presenti prima di concludere che il debitore "ha un'auto".
- Leasing e noleggio a lungo termine. Il veicolo è intestato alla società di leasing o di noleggio; il debitore compare, se compare, come utilizzatore. Non è un suo bene finché non ne acquista la proprietà.
- Veicoli intestati a terzi. L'auto del coniuge, di un familiare o di una società del debitore non risulta a suo nome; le azioni su beni di terzi richiedono valutazioni legali distinte.
- Dati storici. Radiazioni per demolizione o esportazione e perdite di possesso restano annotate: un veicolo "intestato" può non esistere più o non trovarsi più in Italia. La visura nominativa, inoltre, interroga solo l'archivio automatizzato del PRA: i veicoli che dal 1993, inizio dell'automazione, non sono stati oggetto di formalità da annotare non vi sono confluiti e non compaiono nel risultato (ACI, Visura nominativa, pagina aggiornata il 29 maggio 2026); un esito negativo non esclude quindi veicoli molto vecchi, che, se la targa è nota, si consultano solo a volume cartaceo (ACI, Modalità di richiesta via PEC, versione 31/08/2023).
- Valore e ubicazione. Il registro non indica quanto vale il veicolo né dove si trova.
Rintraccio veicoli intestati al debitore: AR106 e AR107
Le due indagini a listino rispondono a domande diverse.
- Il Rintraccio Veicoli Intestati AR106 (€ 39 + IVA, 14 giorni, 10 con urgenza) rileva autoveicoli e motoveicoli intestati al soggetto: è il punto di partenza quando si conosce il debitore ma non si sa se possieda veicoli.
- Il Rintraccio nominativo da Targa Veicolo AR107 (€ 39 + IVA, stessi tempi) parte da una targa già nota, identifica il proprietario e verifica i gravami sul mezzo. Serve anche per controllare il veicolo emerso da AR106 prima di notificare il pignoramento.
Entrambe sono svolte da un'agenzia con licenza prefettizia (art. 134 T.U.L.P.S.) su fonti lecitamente accessibili e si possono commissionare anche prima del titolo esecutivo. Serve un incarico scritto, conferito dal creditore o dal suo difensore, che indichi il diritto da far valere, i fatti che giustificano la ricerca e il termine per concluderla: lo richiede l'art. 8 delle regole deontologiche del Garante per le investigazioni difensive e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, che vietano all'investigatore di agire di propria iniziativa (Garante, Regole deontologiche per le investigazioni difensive); il credito documentato è la prova da conservare nel fascicolo. Il report descrive ciò che risulta alla data dell'indagine; non garantisce l'esistenza fisica del veicolo, il valore né il recupero. Quando servono anche lavoro, banche e immobili, i veicoli sono compresi nella Patrimoniale Large (€ 260 + IVA; cosa contiene).
Come si pignora un veicolo: art. 518 e art. 521-bis c.p.c.
Il veicolo è un bene mobile registrato e il codice offre due strade.
Pignoramento mobiliare presso il debitore. L'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 c.p.c.), sceglie quelle "di più facile e pronta liquidazione" entro un presumibile valore di realizzo pari al credito precettato aumentato della metà (art. 517) e redige un verbale con descrizione fotografica e stima approssimativa (art. 518). Presuppone che il veicolo sia materialmente rinvenuto quel giorno nei luoghi del debitore; se si trova in luoghi che non gli appartengono ma di cui può direttamente disporre, serve un decreto del giudice su ricorso del creditore (art. 513, terzo comma), salvo che il terzo che lo detiene acconsenta a esibirlo (quarto comma).
Pignoramento di autoveicoli ex art. 521-bis. In alternativa, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue con la notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni con gli estremi richiesti per il PRA, contiene l'ingiunzione dell'art. 492 e l'intimazione a consegnare entro dieci giorni il veicolo, con titoli e documenti, all'istituto vendite giudiziarie del circondario di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore o, in mancanza, a quello più vicino. Dalla notifica il debitore è custode senza compenso; alla consegna l'IVG assume la custodia e ne dà immediata comunicazione al creditore, via PEC ove possibile. Decorsi i dieci giorni, gli organi di polizia che accertano la circolazione del veicolo o comunque lo rinvengono ritirano la carta di circolazione (oggi il documento unico di circolazione e di proprietà) e, ove possibile, i titoli e i documenti del veicolo, e lo consegnano all'IVG più vicino al luogo del rinvenimento. L'ufficiale giudiziario consegna l'atto al creditore, che provvede alla trascrizione al PRA; entro trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG il creditore iscrive a ruolo il processo, a pena di inefficacia, depositando copie conformi di titolo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione. L'istanza di vendita o assegnazione va depositata entro quarantacinque giorni dall'iscrizione a ruolo a opera del creditore o, se il processo è stato iscritto a ruolo prima da un altro soggetto che ha depositato un atto o un'istanza (per esempio il debitore), dal deposito da parte del creditore delle copie conformi ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (art. 521-bis c.p.c.).
Il giudice dell'esecuzione è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26, secondo comma, c.p.c.). Oggi è il tribunale; l'art. 15-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 116/2017, attribuisce l'espropriazione di cose mobili al giudice di pace, ma la sua entrata in vigore, già fissata al 31 ottobre 2026, è stata rinviata al 31 ottobre 2027 dal d.l. 100/2026, convertito senza modificazioni dalla l. 145/2026 (art. 15-bis c.p.c.), salvo ulteriori rinvii.
L'atto richiede gli estremi di iscrizione esatti del veicolo e un precetto ancora efficace: il rintraccio individua i veicoli e le targhe, il legale ne verifica esattezza e attualità su documentazione PRA aggiornata prima di redigere l'atto.
Fermo amministrativo e pignoramento non sono la stessa cosa
Il fermo che compare in visura è uno strumento della riscossione pubblica: lo dispone l'Agente della riscossione o, per i tributi di Regioni ed enti locali, il soggetto a cui l'ente ha affidato la riscossione (art. 19 d.lgs. 147/2026; ACI, Fermo amministrativo: informazioni utili). Decorso il termine di pagamento, l'agente notifica una comunicazione preventiva e, se entro trenta giorni il debito non è saldato, può iscrivere il fermo nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati dimostrino nello stesso termine che il bene è strumentale all'impresa o alla professione; chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è sanzionato ai sensi dell'art. 214, comma 8, del codice della strada (art. 187 del testo unico versamenti e riscossione, d.lgs. 33/2025, che si applica dal 1° gennaio 2027 e riproduce l'art. 86 d.P.R. 602/1973, abrogato dalla stessa data).
Il creditore privato non può iscrivere un fermo. Per lui il fermo in visura è un'informazione: segnala debiti verso l'erario o gli enti e un altro creditore con cui fare i conti. Se il pignoramento resti conveniente lo valuta il legale sul caso concreto. Dal 20 febbraio 2026, inoltre, il fermo non può essere opposto alla richiesta di cancellazione dal PRA di un veicolo fuori uso destinato alla demolizione, presentata con l'attestazione di inutilizzabilità rilasciata dal Comune, mentre resta di ostacolo alla radiazione per esportazione (art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 209/2003, introdotto dalla l. 14/2026; ACI, Demolizione di un veicolo con fermo amministrativo): un veicolo vecchio con fermo può quindi risultare già demolito.
Quando conviene pignorare l'auto
- Valore rispetto al credito. L'art. 517 (realizzo presumibile pari al credito aumentato della metà) regola la scelta dei beni da parte dell'ufficiale giudiziario; la convenienza per il creditore è una valutazione distinta, che confronta il ricavato netto prevedibile con spese, compensi e crediti concorrenti. Per la stima si usano listini di riferimento come Quattroruote o Eurotax, che restano orientativi: la quotazione di mercato non garantisce il prezzo ottenibile nella vendita forzata, e un'utilitaria di dodici anni può non coprire spese e compensi.
- Gravami. Un'ipoteca attribuisce una prelazione sul ricavato; un pignoramento già trascritto segnala un'altra esecuzione, da verificare in cancelleria: se è pendente, il creditore può intervenirvi (art. 499 c.p.c.) o aggiungere un pignoramento successivo (art. 493 c.p.c.); se è divenuta inefficace, la trascrizione può restare al PRA finché non viene cancellata su ordine del giudice o su dichiarazione del creditore pignorante (art. 164-ter disp. att. c.p.c.). Quanto può arrivare al creditore dipende dalle cause di prelazione e dalla tempestività dell'intervento. Una procedura concorsuale annotata impone invece di fermarsi e di verificarne tipo ed effetti: dall'apertura della liquidazione giudiziale, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 Codice della crisi), e lo stesso divieto vale nella liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 270, comma 5). Il controllo su targa va fatto prima di notificare.
- Età e stato. Chilometraggio e condizioni non risultano al PRA: un furgone recente può rendere utile approfondire, un'auto anziana spesso no. Anche per il furgone vanno verificati proprietà (società o ditta individuale), gravami e valore; se è uno strumento indispensabile al mestiere del debitore persona fisica, l'art. 515, terzo comma, c.p.c. ne consente il pignoramento solo nei limiti di un quinto e quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non basta; il limite non vale per i debitori in forma societaria né quando nell'attività del debitore prevale il capitale investito sul lavoro (art. 515 c.p.c.). Se il debitore non consegna e il veicolo non circola, il recupero dipende dal rinvenimento.
Con titolo esecutivo e precetto notificato, decorso il termine per adempiere, il creditore può inoltre chiedere all'ufficiale giudiziario la ricerca telematica dei beni nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in particolare anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari ed enti previdenziali (art. 492-bis c.p.c.). Se l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario a una banca dati non è attuabile, l'ufficiale lo attesta e il creditore può chiedere le informazioni direttamente al gestore (art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.); per il PRA la scheda ACI prevede che queste richieste di visura "ex art. 492 bis" siano inoltrate via PEC all'Ufficio PRA della provincia in cui ha sede l'attività del professionista richiedente. Le modalità operative dipendono dall'UNEP e dall'Ufficio PRA competenti (guida alla ricerca telematica). L'indagine privata serve prima, per decidere se il titolo e il precetto valgono la spesa (debitore nullatenente).
Costi e tempi
- Indagini a listino: AR106 e AR107 costano € 39 + IVA ciascuna, evasione 14 giorni, 10 con urgenza (+ € 25 IVA esclusa).
- Tariffe PRA (dati ACI, fuori campo IVA): visura nominativa attuale € 6,00 per nominativo più € 6,00 per ogni visura su targa estratta; visura nominativa storica € 25,63 per nominativo; pagamento solo con PagoPA. Per l'annotazione del pignoramento, chiesta dal legale del creditore allo sportello PRA o tramite lo Sportello Online, l'ACI indica € 27,00 di emolumenti e € 32,00 di imposta di bollo, in totale € 59,00, con lavorazione di norma in 2-4 giorni lavorativi (ACI, Annotazione del pignoramento o del sequestro, pagina aggiornata il 1° aprile 2026): importi da verificare al momento della pratica.
- Termini dell'art. 521-bis: dieci giorni per la consegna del veicolo all'IVG, che riguardano il debitore; trenta dalla comunicazione dell'IVG per l'iscrizione a ruolo e quarantacinque dall'iscrizione per l'istanza di vendita, che riguardano il creditore. Nessuno di questi termini indica la durata dell'esecuzione, che varia per ufficio. I costi dell'esecuzione (spese vive come contributo unificato e notifiche, più i compensi) sono ricostruiti nella guida alle fasi del recupero crediti.
Limiti ed errori da evitare
- Confondere intestazione e proprietà effettiva. Il veicolo in leasing o a noleggio appartiene al concedente. Il veicolo comprato a rate con patto di riservato dominio è intestato al compratore, ma la proprietà passa solo con il pagamento dell'ultima rata (art. 1523 c.c.) e il patto risulta dall'iscrizione al PRA (art. 91, comma 3, codice della strada): un vincolo da leggere in visura e da chiarire con il legale prima di notificare. Per un'auto aziendale va verificato chi ne è proprietario: la società è un soggetto distinto dalla persona che la usa, mentre la ditta individuale fa capo al suo titolare.
- Notificare il 521-bis senza verificare la targa. Un veicolo radiato rende l'atto inutile, e va accertata la causa della radiazione: l'esportazione non significa demolizione. Un veicolo già pignorato o ipotecato non impedisce un pignoramento successivo o l'intervento nella procedura pendente, ma può ridurre quanto arriva al creditore, secondo prelazioni e crediti concorrenti, e va valutato con il legale prima di notificare.
- Trascurare la trascrizione al PRA e il termine di iscrizione a ruolo. La trascrizione è un adempimento necessario del pignoramento ex art. 521-bis e la sua nota va depositata con gli altri atti; l'iscrizione a ruolo oltre i trenta giorni dalla comunicazione dell'IVG rende inefficace il pignoramento.
- Trattare il fermo come un pignoramento. È un vincolo della riscossione pubblica (Agente della riscossione o concessionario dell'ente locale), non un'azione del creditore privato.
- Aspettarsi che il rintraccio dica dove si trova l'auto. Il PRA registra intestazioni e formalità, non la posizione del veicolo.
Domande frequenti
Chi può chiedere la visura nominativa al PRA?
Per i veicoli intestati a un'altra persona, solo i soggetti ammessi dall'ACI, tra cui avvocati e investigatori privati con autorizzazione prefettizia, con richiesta motivata e documentata. Il privato può ottenere la visura su targa e la visura nominativa riferita al proprio codice fiscale (l'erede anche quella del defunto), non la ricerca dal nominativo ai veicoli del debitore.
Il rintraccio veicoli richiede il decreto ingiuntivo?
No. L'indagine su fonti lecite si può commissionare anche prima del titolo, con un incarico scritto che indichi il diritto da far valere e un credito documentato. Il pignoramento, invece, richiede titolo esecutivo e precetto.
Cosa succede se il debitore non consegna l'auto all'IVG?
Decorsi i dieci giorni, gli organi di polizia che accertano la circolazione del veicolo o comunque lo rinvengono ritirano la carta di circolazione (oggi documento unico) e lo consegnano all'IVG più vicino al luogo del rinvenimento (art. 521-bis, quarto comma). I tempi dipendono dal rinvenimento.
Si può pignorare un'auto con fermo amministrativo?
Il fermo è un vincolo iscritto dall'Agente della riscossione o dal concessionario dell'ente locale, e l'art. 187 del testo unico versamenti e riscossione (fino al 2026, art. 86 d.P.R. 602/1973) non si rivolge al creditore privato; segnala però debiti verso la riscossione e incide su valore e vendibilità. La convenienza va valutata con il legale caso per caso.
Un'auto in leasing intestata alla finanziaria è pignorabile?
Il veicolo appartiene alla società di leasing e il debitore ne è solo utilizzatore: non è un suo bene e non si pignora come tale con l'art. 521-bis. Se i diritti che l'utilizzatore ricava dal contratto siano aggredibili in altro modo è una valutazione del legale.
Per verificare se un debitore abbia veicoli a suo nome e con quali vincoli, la categoria Rintraccio Veicoli raccoglie le due indagini; per casi con più intestatari, società o veicoli all'estero, contattaci e valutiamo insieme il percorso.
Riferimenti ufficiali
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 517 (Scelta delle cose da pignorare)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 518 (Forma del pignoramento)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
- Normattiva — d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, art. 187 (Fermo di beni mobili registrati)
- ACI — La visura nominativa PRA per gli operatori professionali (agg. 28 maggio 2025)
- ACI — Visura e estratto cronologico
- ACI — Modalità di richiesta via PEC agli Uffici PRA di particolari operazioni da parte di avvocati, curatori e altri soggetti titolati (31 agosto 2023)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 15-bis (Esecuzione forzata: competenza del giudice di pace per le cose mobili, in vigore dal 31 ottobre 2027)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 26 (Foro dell'esecuzione forzata)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 493 (Pignoramenti su istanza di più creditori)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili)
- Normattiva — d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali)
- Garante Privacy — Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (19 dicembre 2018)
- ACI — Visure nominative attuali e storiche, documentazione da allegare al modulo di richiesta
- Normattiva — d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 19 (Il fermo amministrativo del veicolo)
- ACI — Fermo amministrativo: informazioni utili (agg. 1 aprile 2026)
- ACI — Visura nominativa (agg. 29 maggio 2026)
- ACI — Annotazione del pignoramento o del sequestro (agg. 1 aprile 2026)
- ACI — Demolizione di un veicolo: fermo amministrativo (agg. 6 maggio 2026)
- Normattiva — Legge 26 gennaio 2026, n. 14 (Modifiche al d.lgs. 209/2003 in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo), art. 1
- Normattiva — d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 150 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali)
- Normattiva — d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 270 (Apertura della liquidazione controllata)
- Normattiva — Codice di procedura civile, art. 499 (Intervento)
- Normattiva — Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 164-ter (Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo)
- Normattiva — Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)
- Normattiva — Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)
- Normattiva — Codice civile, art. 1523 (Passaggio della proprietà e dei rischi)
- ACI — Codice della strada, art. 91 (Locazione senza conducente con facoltà di acquisto, leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio)
Questa guida ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale: per la valutazione del singolo caso rivolgiti al tuo legale di fiducia.


